Bonus Natale 100 euro: approvate le modifiche per la famiglia

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Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, la legge 9 dicembre 2024 n. 189, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Per quanto riguarda la materia lavoro, queste le principali disposizioni presenti nella legge:

  • Art. 2 – Rifinanziamento dell’Ape sociale per il 2024;
  • Art. 4 – Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • Art. 4-bis – Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate;
  • Art. 5 – Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato;
  • Art. 7-ter – Modifiche al cd. Bonus Natale.

 

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Per il Bonus Natale, in neretto le modifiche che la legge ha apportato al testo originario della normativa, estendo il beneficio ad alcune tipologie del nucleo familiare.

 

Art. 7-ter del decreto legge n. 155 del 19.10.2024, convertito in legge n. 189 del 9.12.2024

 

”  Art. 2 bis – Disposizioni in materia di benefit corrisposti ai lavoratori dipendenti

  1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, Iettera a), numero 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  2. il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro
  3. il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12,comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19B6, 917.
  4. l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, Iettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi
  5. 2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

2-bis. L’indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennità.

  1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolat1 ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, œrivert1to,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, deII’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, deIl’articoIo 5,commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui alI’articolo 10,comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, riconoscono l’indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
  3. L’indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.



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