Capacità da fonti rinnovabili Regioni: tutte le aree idonee

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Il Decreto del 21 giugno 2024 ha stabilito per ognuna delle Regioni d’Italia un obiettivo di nuova capacità da fonti rinnovabili da realizzare entro il 2030, assegnando agli Enti territoriali la definizione delle modalità e i parametri per l’individuazione delle aree idonee. Per raggiungere gli obiettivi necessari al 2030 servono almeno 61,4 GW da realizzare nei prossimi 6 anni, pari a 10,2 GW l’anno.

Gli obiettivi di nuova capacità da fonti rinnovabili delle Regioni

Un recente report di Legambiente attesta che, a fine 2023, le tecnologie pulite hanno raggiunto una potenza complessiva di 75.165 MW. Secondo lo studio Politiche per un sistema elettrico italiano decarbonizzato nel 2035, commissionato da Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia e realizzato da ECCO e Artelys, l’Italia per raggiungere gli obiettivi entro il 2035 dovrà raggiungere almeno 159 GW di potenza complessiva da fonti rinnovabili entro il 2030, e 250 GW complessivi al 2035, di cui 180 GW di nuove installazioni.

Le Amministrazioni regionali e locali hanno un ruolo fondamentale nell’individuare, senza alcuna linea guida nazionale, le “aree idonee”, ovvero le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse, per raggiungere gli obiettivi di installazione, tenendo conto delle quote di realizzazione di nuova capacità da rinnovabili assegnate dallo Stato in un range che oscilla dai 10.485 MW della Sicilia, ai 8.766 MW per la Lombardia, ai 328 MW della Val D’Aosta, e alla luce del principio affermato da una serie di sentenze della Corte costituzionale, della “necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile”.

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Regioni e capacità da fonti rinnovabili: gli obiettivi

Le Regioni che hanno raggiunto e superato gli obiettivi annuali al 2024 del decreto nazionale, quindi, sono:

  1. Trentino-Alto Adige con 418,2 MW in più,
  2. Friuli-Venezia Giulia con 269,6 MW,
  3. Lazio con 667,6 MW,
  4. Valle d’Aosta con 73,9 MW,
  5. Piemonte con 484,1 MW,
  6. Lombardia con 723,2 MW,
  7. Veneto con 363,3 MW,
  8. Campania con 169,8 MW,
  9. Abruzzo con 96,4 MW,
  10. Umbria con 134,1,
  11. Emilia-Romagna con 58,1,
  12. Toscana con 94,5 MW.

Otto Regioni non hanno raggiunto gli obiettivi annuali, complessivamente con 1 GW circa di installazioni mancanti:

  1. Basilicata con –118,6 MW,
  2. Marche con -28,7 MW,
  3. Liguria con –16,4 MW,
  4. Puglia con –435,5 MW,
  5. Sicilia con –150,5 MW,
  6. Calabria con –104 MW,
  7. Sardegna con –130,1 MW
  8. Molise con –98,4 MW.

Capacità da fonti rinnovabili: le normative delle diverse Regioni

Sul piano normativo, ecco pertanto le iniziative regionali per l’individuazione delle aree idonee (e non) alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Abruzzo

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge regionale n. 45 del 4 dicembre 2024Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi“.

Entro gennaio 2025, la Regione dovrà definire un quadro chiaro di aree idonee soggette a un regime autorizzatorio semplificato e non idonee, dove sarà vietata l’installazione di specifiche tipologie di impianti. Abrogate le precedenti linee guida regionali per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, non più coerenti con la normativa nazionale.

Calabria

I riferimenti normativi sono le Linee di Indirizzo per l’aggiornamento e la proposta di legge regionaleMisure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee”. Sono considerate aree idonee i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%.

Per la costruzione di sistemi di stoccaggio (BEES) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), entro una distanza non superiore a 1 km, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti.

Sono idonee esclusivamente per gli impianti agrivoltaici, le aree ricadenti all’interno della superficie autorizzata per la realizzazione di impianti eolici esistenti, le aree agricole, libere da vincoli destinate alla costruzione di impianti agrovoltaici che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

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Per le aree non idonee si considerano fasce di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela 5 km per quelli eolici. ¤ Le aree a 5 km dalle statali ss18 e ss106 panoramiche costiere. Per l’eolico offshore le aree ricadenti all’interno dei coni di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica sono considerate non idonee. Non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti offshore tutte le aree escluse quelle portuali industriali o degradate e non oggetto di programmi di riqualificazione.

Lombardia

La Giunta Regionale ha deliberato (dgr XII/2781 del 15 luglio 2024) l’annullamento della precedente dgr 1949/2024 recante “Prime indicazioni per l’applicazione dell’allegato 13 del PREAC in merito all’installazione di impianti fotovoltaici al suolo e impianti agrivoltaici nelle aree agricole, nelle more dell’individuazione delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili”, in considerazione del “complesso panorama normativo nazionale caratterizzato da continue evoluzioni, tantoché il decreto interministeriale è intervenuto solo il 21 giugno 2024, oltre il termine previsto dal dlgs 199/2021“.

Le regole individuate dalla dgr 1949/2024 si ponevano in parziale disallineamento con la disciplina indicata nell’art 20, comma 8, del dlgs 199/2021, inibendo l’installazione di impianti fotovoltaici sulle aree agricole del territorio lombardo; pertanto, ragioni di interesse generale hanno determinato l’annullamento in autotutela della dgr 1949/2024, avendo la medesima limitato la possibilità di installare gli impianti fotovoltaici sulle aree agricole del territorio lombardo.

Piemonte

La Regione Piemonte è espressa soltanto attraverso un documento sintetico all’interno del quale vengono indicati alcune linee di principio che intende seguire nella definizione della legge regionale, tra cui la possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto.

Puglia

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 222 del 23 ottobre 2024Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 20, comma 4, del dlgs 8/11/21, n.199 e dell’art.3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21/06/24 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, con referto tecnico e analisi tecnica normativa, riguardo cui ha avviato una consultazione pubblica.

Il provvedimento specifica che i processi autorizzatori sono ridotti di un terzo, con la possibilità di aumentare l’area interessata dai progetti eolici fino ad un 20% in caso di interventi di modifica o rifacimento o potenziamento. Per le aree non idonee, sottoposte a tutela, c’è la possibilità comunque di utilizzare, per le infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC) nelle aree sottoposte a tutela. Sono idonee le aree agricole non utilizzabili per la coltivazione.

Sardegna

Il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi“, che prevede un investimento pari a 678 milioni di euro, tra il 2025 e il 2030, al fine di concedere contributi a fondo perduto per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico. I destinatari sono cittadini, imprese, professionisti, comunità energetiche, enti pubblici regionali e territoriali.

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Toscana

La Giunta regionale ha approvato la proposta di legge n.2 del 2 dicembre 2024 sulla “Promozione della transizione energetica e disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fotovoltaico ed eolico”.

La proposta di legge contiene 15 articoli e un allegato e mira a regolare gli spazi regionali dove realizzare i nuovi impianti in vista del target 2030: almeno 4,25 GW di FER. Oltre alle “superfici e aree idonee”, “superfici e aree non idonee” e “superfici e aree ordinarie”, vengono definite anche le “aree idonee assolute”, cioè quegli spazi che non possono essere compressi o ridefiniti dagli enti locali, come

  • i tetti degli edifici (con alcune eccezioni);
  • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti;
  • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione (ma senza aumentare l’area occupata);
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
  • i parcheggi.

Le aree non idonee per qualsiasi taglia di impianto comprendono le superfici e le aree che ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, inclusa la fascia di rispetto individuata dagli strumenti urbanistici comunali. In mancanza, vale invece la fascia di rispetto di 300 metri stabilita dalla Regione.

Per le installazioni fotovoltaiche sopra i 200 kW, sono vietati i siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree naturali protette e le zone umide (ai sensi della convenzione di Ramsar) così come le aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali.

Per gli impianti eolici, il territorio regionale è prevalentemente classificato come area ordinaria. I Comuni potranno però (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale) individuare sul loro territorio nuove aree idonee, e rideterminare quelle del fotovoltaico nei limiti della superficie disponibile e degli obiettivi locali assegnati.

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