In data 17 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per aderire al regime di adempimento collaborativo. Di seguito le istruzioni e le novità
Con il provvedimento n. 450193/2024, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo.
Il regime in questione è stato introdotto dal decreto legislativo n. 128/2015 con l’obiettivo di promuovere nuove forme di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il cosiddetto Tax Control Framework.
Il nuovo modello, resosi necessario per effetto delle novità introdotte nell’ambito della riforma fiscale, sostituirà il documento precedente già a partire dal 17 dicembre.
Adesione al regime di adempimento collaborativo: chi può utilizzare il nuovo modello
Il nuovo modello per l’adesione al regime di adempimento collaborativo diffuso dall’Agenzia delle Entrate può essere utilizzato da tutti quei contribuenti che siano in possesso dei requisiti di acceso al regime di cooperative compliance così come stabilito dagli articoli da 4 a 7, comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 128/2015.
Tuttavia, la stesura di un nuovo documento si è resa necessaria in quanto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime
dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
- non inferiore a 750 milioni di euro a decorrere dal 2024;
- non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dal 2026;
- non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.
Inoltre, come è possibile leggere dal provvedimento dell’AdE, il decreto legislativo n. 108/2024 ha stabilito l’estensione del regime di compliance anche per i contribuenti:
“che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del decreto”.
Infine, si ricorda che ulteriori modifiche in merito ai requisiti oggettivi sono state stabilite dal decreto legislativo n. 221/2023, che prevede che il Tax Control Framework sia certificato da professionisti che siano iscritti ad uno dei seguenti albi:
- albo degli avvocati;
- albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Di seguito si rende disponibile il modello approvato dall’AdE.
- Nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 17 dicembre 2024
- Scarica qui il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo diffuso dall’Agenzia delle Entrate il 17 dicembre 2024
Nuovo modello per l’adesione al regime di adempimento collaborativo: come presentare la domanda
Il modello in questione, disponibile sopra o direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviato ad un indirizzo PEC che varia a seconda del soggetto richiedente.
Come previsto dal decreto MEF del 6 dicembre 2024, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda è inoltre necessario inviare i seguenti documenti:
- descrizione dell’attività svolta dall’impresa;
- strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data precedente alla presentazione dell’istanza;
- documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- mappa dei processi aziendali;
- mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- certificazione ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 4, comma 1-ter, del decreto e avente data certa precedente alla presentazione dell’istanza.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista comporta l’inammissibilità della domanda.
Nel modello è anche possibile, qualora lo si desideri, comunicare la volontà di cessare la permanenza all’interno del regime.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il provvedimento n. 450193/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
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