RTI, caro materiali e Fondo prosecuzione opere: il Fisco sulla fatturazione dei compensi

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Nel caso di RTI, gli obblighi di fatturazione
nei confronti della stazione appaltante vanno assolti dalle singole
imprese associate relativamente ai lavoriĀ eseguiti da ciascuna
di esse, anche nel caso delle quote relative
allā€™adeguamento dei corrispettivi provenienti dal
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche in
caso di incremento del costo dei materiali.

Questo perchƩ il Raggruppamento Temporaneo di imprese, istituito
per l’esecuzione di un appalto pubblico si inquadra,
giuridicamente, nella figura del mandato collettivo
speciale
con rappresentanza , che non determina di per sƩ
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti,
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

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Raggruppamenti temporanei: il FiscoĀ sulla fatturazione
corrispettivi del Fondo Opere PubblicheĀ 

A spiegarlo ĆØ lā€™Agenzia delle Entrate con la
risposta
del 16 dicembre 2024, n. 259
, confermando a un RTI che
la fatturazione dei corrispettivi derivanti da risorse del Fondo
prosecuzione opere pubbliche, disciplinato dal
DM 6 dicembre 2022, n. 381
, ĆØ a carico di
ciascuna impresa, e che eventualmente la capogruppo puĆ² farsi
carico dellā€™emissione delle fatture, ma esclusivamente ā€œin nome e
per contro degli altriā€, dando evidenza direttamente nel documento
di aver assolto a tale compito, in conformitĆ  a quanto disposto
dall’articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del d.P.R. n.
633/1972.

Secondo quanto previsto dallā€™art. 5 del D.M. 6 dicembre 2022, n.
381, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’ente
pubblico/stazione appaltante assegna il contributo riconosciuto a
valere sulle risorse del Fondo all’impresa
mandataria
, che provvede ad attribuire le risorse alle
imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi
intercorsi tra le stesse imprese.

Le risorse vengono quindi erogate alla capogruppo/mandataria,
mentre le fatture delle singole quote vanno emesse dalle singole
societĆ  nei confronti della Stazione Appaltante.

Conferma di questa prassi ĆØ nel principio di diritto del
17 dicembre 2018, n. 17
, con il quale ĆØ stato precisato
che Ā«Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di
un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per
l’esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente,
nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza,
che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di
concessione) ā€œ’…non determina di per sĆ© organizzazione o
associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri socialiā€’.
Ne deriva che gli
obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n.
633/1972 nei confronti della stazione appaltante, sono assolti
dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di
competenza da ciascuna eseguiti.

RTI: qualificazione giuridica e fiscale

Questi chiarimenti, come precisato con la risposta del 21
febbraio 2024, n. 41,si ritengono ancora validi nonostante
l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei
contratti pubblici
), che all’articolo 68 disciplina i
“Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici”. In particolare, il comma 8 dellā€™art. 68, con una
previsione analoga a quella contenuta nell’abrogato articolo 48,
comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, dispone che ā€œIl rapporto
di mandato non determina di per sƩ organizzazione o associazione
degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali
e degli oneri socialiā€
.

In diversi documenti di prassi ĆØ stato evidenziato che, da un
punto di vista civilistico e fiscale, il Raggruppamento Temporaneo
ĆØ un soggetto trasparente e, in generale, non dĆ  vita ad un
autonomo soggetto di diritto:

  • con la risoluzione del 13 luglio 2007, n. 172/E, ĆØ stato
    precisato che, Ā«elemento decisivo affinchĆ© possa determinarsi
    un’autonomia soggettiva in capo all’ATI ĆØ il fatto che le imprese
    raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo
    unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso
    che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia
    gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. NĆ©, a
    tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l’opera da
    eseguire abbia il carattere della indivisibilitĆ  oggettiva e
    funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione
    percentuale dell’opera, la divisibilitĆ  contabile, tecnica e
    gestionaleĀ»;
  • con la risoluzione del 16 giugno 2008, n. 246/E, ĆØ stato
    chiarito che, Ā«[…] solo quando l’ATI assume funzione esterna
    e, dunque soggettivitĆ  giuridica, gli obblighi di fatturazione
    debbono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente
    rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di
    dirittoĀ».

Nel caso in esame, il raggruppamento temporaneo non sembra avere
rilevanza esterna in quanto nellā€™atto costitutivo si evidenzia
che:

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  • esso Ā«non instaura alcuna societĆ  di fatto fra le imprese,
    nƩ determina di per sƩ una organizzazione o associazione fra le
    stesse, ognuna delle quali conserva, pertanto, la propria autonomia
    ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri
    sociali.
    Ā»;
  • l’istante, in qualitĆ  di mandataria, puĆ² Ā«coordinare
    l’invio delle fatture emesse dalle Imprese riunite ai Committenti,
    sollecitare i pagamenti, incassare le somme dovute sia in acconto
    che a saldo, dando quietanza dei pagamenti ricevuti e provvedendo a
    versare il corrispettivo spettante alle Mandanti in proporzione
    alle prestazioni eseguite
    Ā».

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: obbligo di fattura pro
quota

Pertanto, come giĆ  chiarito con il principio di diritto n. 17
del 2018, e secondo quanto precisato da ultimo con la risposta ad
interpello n. 47 del 2024, spiega il Fisco, i singoli
componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura
nei
confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di
competenza effettuati, che la capogruppo puĆ² inoltrare al
committente.

In alternativa, la capogruppo, d’intesa con gli altri componenti
del gruppo, puĆ² assolvere anche al compito di emettere direttamente
le fatture, ma esclusivamente ā€œin nome e per contro degli altriā€,
dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale
compito, in conformitĆ  a quanto disposto dall’articolo 21, commi 1
e 2, lettera n), del d.P.R. n. 633/1972.

Nessun dubbio quindi che lā€™obbligo di fatturazione separata da
parte delle mandanti ricorre anche con riferimento alle somme
corrisposte a titolo di ā€œrevisione prezzoā€ con le modalitĆ 
descritte nell’istanza, senza che vi sia alcun contrasto con il
fatto che l’articolo 5 del D.M. n. 381 del 2022, prevede che il
contributo venga assegnato all’impresa mandataria, ā€œche
provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del
raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime
impreseĀ»
.

La disposizione, sottolinea lā€™Agenzia, disciplina infatti solo
l’aspetto finanziario, ossia le modalitĆ  di erogazione dei fondi
pubblici, e non anche gli obblighi di certificazione.

Ne deriva che, assolti gli obblighi di fatturazione secondo le
modalitĆ  previste, il pagamento delle singole fatture con le
risorse provenienti dal Fondo puĆ² essere eseguito direttamente
nelle mani della mandataria per conto delle singole
mandanti
. Resta fermo che, conclude il Fisco, il pagamento
del corrispettivo per i servizi resi determina il momento
impositivo ai fini IVA e il sorgere dei conseguenti obblighi
fiscali in capo alle singole mandatarie e in capo alla SA, anche
quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo.

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