All’interno del DDL Bilancio 2025 che la Camera voterà nella giornata del 20 dicembre (per il passaggio successivo al Senato) ci sono svariate norme di interesse per il comparto edilizia, costruzioni, professionisti tecnici e imprese: in attesa dell’approvazione definitiva della Manovra, che dovrà comunque avvenire in tempo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre e l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, segnaliamo alcune nuove disposizioni, ‘figlie’ degli emendamenti governativi che sono intervenuti per modificare il primo testo, tratte del dossier ufficiale della Camera sugli emendamenti stessi.
Bonus edilizi: rimodulazione totale
Come abbiamo visto in un articolo dedicato al quale rimandiamo, l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni saranno al 50% nel 2025 per interventi sulle prime case, con progressive diminuizioni nel 2026 e 2027 (al 36 e 30%), mentre il Superbonus condomini al 65% si potrà fruire solo con le CILA-S presentate entro il 15 ottobre 2024.
Stesso discorso per il Sismabonus, mentre in virtù di una modifica dell’ultim’ora escono dal perimetro delle agevolazioni le caldaie a gas, come ‘dettato’ dalla Direttiva Case green.
Bonus Elettrodomestici: si può arrivare a 200 euro
Viene concesso, per il 2025, un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito
correttamente.
Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. È possibile beneficiare dell’incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
Per finanziare questa misura, è istituito un fondo di 50 milioni di euro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con risorse stanziate nel limite massimo previsto.
I criteri e le modalità per l’erogazione sono definiti tramite un decreto ministeriale.
Mutui per la prima casa
Si stabilisce che il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.
Si estende, inoltre, da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per cento relativa all’imposta di registro.
Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale
Il nuovo articolo 66-bis prevede l’applicazione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.
Piano Casa Italia
L’articolo 71 estende anche all’edilizia sociale l’ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica.
Si prevede poi l’adozione di un Piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato “Piano Casa Italia”, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del
patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo.
Esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno
L’art.72 commi da 3-bis a 3-octiesdecies inserisce un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate.
In particolare, i commi da 3-bis a 3-octies riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni.
Tale agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
I commi da 3-nonies a 3-septiesdecies riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa prevista dalla normativa vigente e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0
L’art.72-bis contiene modifiche all’articolo 38 del decreto-legge 19/2024 che disciplina, tra l’altro, il monitoraggio del credito di imposta Transizione 5.0.
Con riferimento al citato articolo 38, a seguito delle modifiche proposte, che in ogni caso non possono comportare il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto:
- si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e prevedendo tale incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);
- si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);
- conseguentemente viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
- conseguentemente viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
- si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0 in beni caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
- si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
IRES ridotta per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati
Si prevede, nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all’IRES qualora ricorrano cumulativamente determinate condizioni.
Transizione 4.0: modifiche al credito di imposta
L’art. 72-bis modifica in più parti la disciplina del credito d’imposta Transizione 4.0 prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione fiscale cosi come prevista
al comma 1057-bis dell’articolo 1, che attribuisce un credito d’imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Con la modica introdotta, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024.
Viene abrogato inoltre, il comma 1058-ter il quale stabilisce che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto
allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
La disposizione riconosce, tuttavia, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro (il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge in commento il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).
Valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico
L’art.87 prevede l’incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dell’autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali.
Inoltre, si prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per
il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.
Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009
I nuovi commi 24-bis e 24-ter della Manovra, al fine di consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
È specificato che la norma si applica limitatamente alle chiese fuori cratere finanziate con delibera CIPE n. 77/2015, purché con progetti esecutivi già affidati, a cui sono subentrate ulteriori criticità accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, le quali determinano un incremento dei costi di completamento di restauro e consolidamento.
Sisma Marche e Umbria 2022-2023
L’art.93 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2025 e 7 milioni per l’anno 2026 per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario.
Contributo per gli interventi conseguenti all’analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei
L’art.93-bis autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, ubicato nella zona di intervento (zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico).
Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata.
Il comma 2 individua i criteri per la determinazione e l’assegnazione del contributo di cui sopra, che è concesso per metro quadro di superficie complessiva dell’edificio, al proprietario o all’usufruttuario dell’unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare (in questo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l’atto di delega alla riqualificazione sismica dell’immobile rilasciato dal proprietario o dall’usufruttuario).
Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 8.
Il comma 4 definisce i requisiti della domanda di contributo, presentata dal soggetto legittimato al comune nel cui territorio è ubicato l’immobile interessato dall’intervento di riqualificazione sismica.
Alla domanda sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:
- a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
- b) la copia degli esiti dell’analisi di vulnerabilità (l’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del DL 140/2023, c.d. decreto Campi Flegrei) riferite all’edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
- c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni
professionali; - d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell’unità immobiliare.
Fondo opere idrauliche
L’articolo 94-bis finanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 VOTATO DALLA CAMERA IL 20 DICEMRBE (NON ANCORA IN VIGORE) E’ SCARICABILE IN ALLEGATO.
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