Fermo amministrativo auto, è legittimo se il debito è basso?

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Il fermo amministrativo dell’auto è una grossa seccatura per i proprietari, che sono spesso alla ricerca di metodi per cancellarlo senza pagare il debito. Per quanto fastidioso, questo strumento è importante per tutelare l’amministrazione creditrice. Quest’ultima si assicura proprio attraverso il fermo la preservazione del bene in ottica di un eventuale pignoramento per riscuotere il debito. Nella pratica, poi, il procedimento si complica e difficilmente si arriva alla vendita forzata.

I conducenti si dividono di solito tra chi paga il debito, anche a rate, pur di liberarsi del fermo amministrativo e chi non se ne cura, eventualmente attraverso stratagemmi più o meno leciti. Il fermo può essere posto per diversi debiti affidati all’Agente di riscossione territoriale, ossia le tasse, i tributi, i contributi previdenziali e le multe stradali. L’importo del debito che ha portato all’iscrizione del fermo amministrativo fa spesso storcere il naso agli automobilisti. In alcuni casi è troppo elevato per potervi far fronte tempestivamente, in altri è inverosimilmente basso, tanto da apparire ingiusto.

Molti si chiedono quindi quale sia l’equa proporzione tra il debito e il valore del bene sottoposto al fermo. Bisogna tuttavia avvertire subito che la legge non prevede nulla al riguardo. Non ci sono quindi dei parametri univoci a cui fare riferimento. Allo stesso tempo, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla materia, definendo utili requisiti di proporzionalità. Il loro mancato rispetto può verosimilmente portare all’annullamento del provvedimento in caso di ricorso.

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Qual è l’importo minimo per il fermo amministrativo

Come anticipato, la legge non regola precisamente gli importi dei debiti che possono dar luogo a un fermo amministrativo. Quest’ultimo è subordinato al rispetto di una determinata procedura, ma la sua validità è indipendente dalla somma da riscuotere. I frequenti interventi della Cassazione hanno tuttavia portato all’inserimento del requisito di proporzionalità nello Statuto dei contribuenti, attraverso la riforma tributaria del 2023.

Il principio consolidato dalla Corte è stato così formalizzato, diventando un vero e proprio requisito per la legittimità del fermo. Non sono comunque previsti degli importi prestabiliti, anche se in molti sono convinti del contrario. La confusione deriva per lo più dal fatto che sono previsti importi minimi per l’iscrizione dell’ipoteca e per il pignoramento da parte dell’Ader. Oltretutto Equitalia, ex Agente per la riscossione, aveva un regolamento interno con cui stabiliva il numero massimo di veicoli su cui apporre il fermo a seconda dell’importo del debito.

Ad oggi, non esistono regole in proposito. Il fermo amministrativo può essere iscritto per debiti molto bassi o anche elevati, con il solo vincolo di proporzionalità.

Proporzione tra il debito e il valore del bene

Il principio di proporzionalità è presente in tutto l’ordinamento italiano per tutelare i diritti dei cittadini. Quello tributario non fa eccezione, visto che il valore del debito deve essere proporzionato rispetto al valore del bene sottoposto a fermo amministrativo. La riforma tributaria non ha tuttavia previsto i rapporti tra le due somme, rimandando la questione alla valutazione del caso specifico.

Anche in questo caso può tornare utile l’interpretazione della Cassazione, che non è favorevole come si potrebbe sperare. L’ordinanza n. 32062/2024, per esempio, ha ritenuto legittimo e proporzionato il fermo iscritto su un veicolo dal valore di 30.000 euro per un debito da 4.000 euro. È quindi evidente che la sproporzione si ha in caso di rapporto ancora superiore tra i due importi, quando il debito è davvero esiguo o il veicolo ha un valore particolarmente alto. Nel caso delle auto di lusso, per esempio, è più probabile trovare ipotesi di sproporzione. Lo stesso si potrebbe dire dei debiti troppo elevati su veicoli dal valore pressoché nullo.

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Contestare il fermo per un debito troppo basso

Il contribuente che sospetta il mancato rispetto del principio di proporzionalità può opporsi al fermo amministrativo attraverso un ricorso formale. Il valore del bene e del debito saranno quindi confrontati per evidenziare il rapporto tra le due somme ed eventualmente approvare la contestazione del provvedimento.

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Le proporzioni discusse dalla Cassazione non sono rigide regole cui bisogna uniformarsi, ma offrono comunque delle linee guida molto utili. Di conseguenza, appare poco vantaggioso ricorrere contro un fermo amministrativo in cui il rapporto tra debito e valore del bene è inferiore a 7,5 volte (il massimo ad oggi approvato dagli Ermellini), per quanto ogni caso sia a sé. Paradossalmente, inoltre, in casi di elevata sproporzione appare più conveniente adoperarsi per pagare il debito che non pretendere l’annullamento del provvedimento.

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