Dichiarazione dei redditi: come cambia dal 2025 con la Riforma fiscale

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Con il D.Lgs. 1/2024 (decreto Adempimenti), recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, si è attuato il contenuto dell’art. 16 L. 111/2023. Il decreto introduce alcune semplificazioni che interessano l’anno 2025, anche con riferimento al periodo d’imposta 2024. Quali sono le principali novità?

Termini di presentazione delle dichiarazioni

L’art. 11 D.Lgs. 1/2024, interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP, nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

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Come chiarisce la Circ. AE 11 aprile 2024 n. 8/E, le novelle normative ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare:

  • il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo;
  • i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;
  • la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il c. 3 del citato art. 11, dispone che, con effetto dal 15 aprile 2025, i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’art. 2 c. 1 e 2 DPR 322/98, vengono così definiti:

  • le persone fisiche presentano la dichiarazione, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Da notare che non è possibile presentare la dichiarazione presso gli sportelli bancari;
  • le società o le associazioni di cui all’art. 5 TUIR (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti) presentano la dichiarazione in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Vengono altresì modificati i termini di cui all’art. 4 c. 4-bis DPR 322/98, in materia di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta. La norma, pertanto, prevede che i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano in via telematica la dichiarazione unica, relativa all’anno solare precedente, tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno (in precedenza: entro il 31 ottobre di ciascun anno).

Semplificazione del modello 770

In via sperimentale e facoltativa, viene consentito di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi dell’Agenzia stessa per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770.

Nello specifico, l’art. 16 del decreto Adempimenti, stabilisce che:

  • per semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta, viene disposto che dispone che i soggetti tenuti a operare ritenute alla fonte, indicati nel titolo III del DPR 600/73, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, devono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ancora da emanare;
  • le comunicazioni dei dati effettuate mensilmente, sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;
  • i soggetti cui tale disposizione si applica in via sperimentale riguardano i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superiore a cinque. Si consente di ampliare, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il numero massimo di dipendenti. L’adesione al sistema semplificato tramite comportamento concludente è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata;
  • si dispone che il pagamento delle ritenute e delle trattenute sia effettuato con modello F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente all’invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta autorizza l’Agenzia delle Entrate all’addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia;
  • la trasmissione dei dati e il versamento delle somme e delle ritenute dovute dai sostituti d’imposta sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.

Le norme in commento si applichino a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

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L’art. 3 del decreto Adempimenti, introduce un nuovo comma (6-septies) all’art. 4 DPR 322/98, in materia dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta. La norma, in un’ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure fiscali, stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio sono esonerati:

  • del rilascio della CU attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6-ter);
  • della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6-quater);
  • della trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6-quinquies).

Come chiarisce la relazione illustrativa, tale esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.



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