quando spetta e quando non è dovuto?

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In quali casi non spetta l’assegno di divorzio?

Per una coppia di coniugi che a seguito di una profonda crisi, stia affrontando la procedura di divorzio, risulta di fondamentale importanza conoscere tutto ciò che riguarda l’assegno divorzile, a maggior ragione se si pensa che, contrariamente a quanto spesso si creda, non sempre è dovuto. Partiamo subito col definire cosa sia un assegno divorzile.

Assegno divorzile: quando spetta?

Per una coppia di coniugi che a seguito di una profonda crisi, stia affrontando la procedura di divorzio, risulta di fondamentale importanza conoscere tutto ciò che riguarda l’assegno divorzile, a maggior ragione se si pensa che, contrariamente a quanto spesso si creda, non sempre è dovuto. Partiamo subito col definire cosa sia un assegno divorzile.

Si tratta del sostegno economico che uno dei due coniugi è obbligato a fornire all’altro, nel caso in cui quest’ultimo non dovesse avere né abbia modo di raggiugere, un’autosufficienza economica. Infatti, nella Legge numero 898 del 1970, dal comma 6 al comma 10 dell’articolo 5, si stabilisce “l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

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Le differenze con il mantenimento previsto nella separazione

Sebbene spesso si tenda a credere che l’assegno di mantenimento e quello divorzile siano la stessa cosa e vengano per questo usati in modo interscambiabile, non è così, perché hanno caratteristiche ben diverse.

In primo luogo, va detto che l’assegno divorzile sostituisce quello di mantenimento una volta completata la procedura di divorzio; in secondo luogo, mentre l’assegno di mantenimento garantisce al coniuge che lo percepisce, lo stesso tenore di vita di cui godeva prima della separazione, quello divorzile ha come scopo che venga garantito un sostentamento economico al coniuge meno abbiente tale da permettergli una vita dignitosa.

Pertanto prescinde totalmente dal tenore di vita di cui egli godeva in passato, di cui infatti, non si tiene più conto. Inoltre l’importo dell’assegno divorzile non è automaticamente determinato, ma viene deciso dal giudice nelle sedi opportune, e calcolato tenendo conto delle condizioni economiche dei due coniugi.

Quando spetta l’assegno divorzile secondo la giurisprudenza?

In realtà la giurisprudenza ha chiarito quali sono le funzioni di tale assegno e quando dunque può essere concesso. Non ha funzione solo assistenziale ma anche compensativa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegno divorzile può avere una funzione assistenziale, perequativa e compensativa, a seconda delle circostanze del caso specifico. Questo principio, sancito in diverse sentenze, come la n. 11504 del 2017 e successivamente ribadito in altre decisioni, ha ridefinito il ruolo dell’assegno divorzile nella giurisprudenza italiana.

Ecco cosa significano le due principali funzioni:

  • Funzione Assistenziale: Questa funzione si attiva quando il coniuge economicamente più debole non è in grado di sostenersi autonomamente dopo il divorzio. L’assegno serve a garantire una vita dignitosa al richiedente, tenendo conto delle sue condizioni economiche e delle difficoltà oggettive che gli impediscono di raggiungere l’autonomia finanziaria. La Corte ha specificato che l’assegno divorzile con funzione assistenziale:
  1. Si basa sulla necessità di protezione sociale del coniuge più debole.
  2. Non è legato al mantenimento del tenore di vita precedente, ma al diritto di vivere in modo decoroso.
  • Funzione Perequativa e Compensativa: Questa funzione mira a bilanciare eventuali disparità economiche create durante il matrimonio, riconoscendo il contributo del coniuge economicamente più debole al successo e al patrimonio dell’altro. In questo senso, l’assegno divorzile diventa uno strumento di redistribuzione delle risorse. Esempi di applicazione della funzione perequativa:
  1. Il coniuge ha sacrificato la propria carriera o rinunciato a opportunità professionali per sostenere la famiglia o il partner.
  2. Vi è uno squilibrio significativo tra le situazioni economiche dei due coniugi, dovuto anche a scelte compiute durante il matrimonio.

Equilibrio tra Funzioni

La giurisprudenza ha sottolineato che l’assegno divorzile non deve essere concesso in modo automatico, ma valutato caso per caso. Il giudice deve bilanciare le due funzioni:

  • Garantire un sostegno al coniuge che ne ha bisogno.
  • Evitare che l’assegno diventi una forma di arricchimento ingiustificato.

Assegno divorzile quando non è dovuto ?

Fatte queste doverose premesse, vediamo nel seguito, quali siano i casi in cui l’assegno divorzile non spetta.

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Sono diverse le circostanze in cui l’assegno divorzile non va erogato, difatti l’attribuzione non avviene in modo automatico, ma va ponderata caso per caso.

L’assegno divorzile non spetta nei casi in cui:

  • L’ex coniuge abbia determinato la fine del matrimonio a causa di un tradimento. Infatti, quando ci si trova nel caso di divorzio con addebito, il coniuge che abbia tradito causando così la fine del legame matrimoniale, non ha alcun diritto di percepire l’assegno divorzile. Tuttavia la legge prevede un’eccezione qualora il tradimento non dovesse rappresentare la causa primaria della crisi della coppia, poiché ad esempio verificatosi in tempi successivi all’insorgere dei problemi oppure a seguito di disinteresse e maltrattamenti;
  • L’ex coniuge si sia risposato o conviva in maniera stabile. In tal caso l’assegno divorzile non spetterà più poiché l’ex coniuge ha dato avvio ad un nuovo legame matrimoniale o ad una convivenza stabile in cui provvede al comune sostentamento economico e all’organizzazione della casa;
  • L’ex coniuge percepisca redditi differenti rispetto a quelli lavorativi. È il caso in cui l’ex coniuge dovesse ad esempio, essere proprietario di beni immobili che possano rappresentare una fonte di guadagno costituendo difatti, un’entrata economica.

Mantenimento moglie: quando non spetta? Le ipotesi di revoca

Abbiamo trattato tutti i casi in cui l’assegno divorzile non spetta, ma esistono anche circostanze in cui, mutando i presupposti che hanno permesso al giudice di stabilirne la corresponsione, l’ex coniuge tenuto al versamento dell’assegno divorzile, possa fare domanda per la revisione o anche per la revoca dell’assegno.

Ciò può verificarsi nell’ipotesi in cui:

  • L’ex coniuge palesi un reale rifiuto a trovare lavoro. Si tratta infatti dei casi in cui l’ex coniuge, pur avendo tutte le facoltà e le capacità per lavorare, si rifiuti di farlo. In queste circostanze dunque, il suo diritto all’assegno divorzile decade;
  • Le condizioni economiche del coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile, peggiorino. Se l’ex coniuge in questione dovesse infatti perdere il proprio lavoro, ammalarsi in modo invalidante o in linea generale subire ad esempio un demansionamento che comporti minori entrate, può richiedere che venga revocato o quantomeno ridotto l’importo dell’assegno che è tenuto a versare;
  • Le condizioni economiche del coniuge che riceve l’assegno divorzile, cambino positivamente in modo radicale o anche in misura tale da permettergli di essere autosufficiente. È il caso ad esempio dell’ottenimento di una nuova posizione al lavoro con conseguente incremento dello stipendio, oppure l’accettazione di un’ingente quota ereditaria che possa consentire quindi, un sostentamento dignitoso. In tutte le circostanze esposte, l’ex coniuge che versa l’assegno divorzile, potrà richiedere che l’erogazione dell’assegno venga cessata, proprio in virtù del cambiamento delle condizioni economiche dell’ex coniuge.

Assegno divorzile una tantum

L’assegno divorzile una tantum è una modalità alternativa di liquidazione dell’obbligo economico previsto al termine del matrimonio, che prevede il pagamento di un’unica somma di denaro al coniuge economicamente più debole, invece di un versamento periodico. Questa soluzione viene generalmente adottata per garantire una chiusura definitiva delle questioni economiche tra i coniugi, evitando legami finanziari prolungati nel tempo. Una volta pattuito o stabilito dal giudice, l’assegno una tantum estingue ogni ulteriore diritto economico tra le parti, rendendo impossibile per il coniuge beneficiario richiedere successivamente un assegno divorzile periodico. La Corte di Cassazione, in numerose sentenze (ad esempio, Cass. n. 20442/2015 e Cass. n. 10528/2016), ha chiarito che questa forma di liquidazione rappresenta una soluzione definitiva e vincolante, volta a garantire stabilità e certezza nei rapporti economici tra ex coniugi. La legge, in particolare l’art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, prevede che la scelta dell’assegno una tantum comporti la rinuncia implicita a qualsiasi altra forma di sostegno economico futuro, anche in caso di peggioramento delle condizioni del beneficiario. Questa modalità è spesso preferita quando i coniugi desiderano una separazione economica netta e definitiva o quando il coniuge obbligato dispone di risorse sufficienti per liquidare una somma significativa in un’unica soluzione. Tuttavia, la decisione di optare per l’assegno una tantum deve essere ponderata attentamente, poiché il coniuge beneficiario non potrà avanzare ulteriori richieste economiche in futuro, indipendentemente dall’eventuale mutamento delle sue condizioni di vita. L’accordo per l’assegno una tantum può essere raggiunto consensualmente tra le parti o stabilito dal giudice e, una volta formalizzato, assume valore definitivo, salvo che non venga impugnato per vizi di volontà, come dolo o errore. Sebbene questa soluzione offra vantaggi significativi, come la chiusura immediata dei rapporti economici e l’assenza di contenziosi futuri, presenta anche dei rischi, soprattutto per il coniuge beneficiario, che potrebbe trovarsi in difficoltà economiche qualora la somma ricevuta risultasse insufficiente a lungo termine. In definitiva, l’assegno divorzile una tantum rappresenta uno strumento giuridico che richiede un’attenta analisi delle condizioni economiche e delle prospettive future di entrambe le parti, motivo per cui è consigliabile affidarsi a una consulenza legale qualificata prima di prendere una decisione definitiva.

Conclusioni

L’assegno divorzile è uno strumento essenziale per proteggere il coniuge economicamente più debole, ma non è un diritto incondizionato. La sua concessione, revoca o modalità di liquidazione dipendono da una valutazione approfondita delle circostanze personali ed economiche dei coniugi. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l’assegno può avere diverse funzioni, dal sostegno economico al riconoscimento del contributo dato durante il matrimonio, fino al riequilibrio delle disparità economiche.

Se stai affrontando una situazione di divorzio e desideri chiarimenti sul tuo diritto all’assegno divorzile o sulle tue obbligazioni, affidati a una consulenza legale qualificata per garantire una gestione corretta ed equa delle questioni economiche legate alla separazione.

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